A novembre è previsto un nuovo bonus una tantum di 150 euro a favore di lavoratori dipendenti. Verrà erogato dal datore di lavoro nella busta paga di novembre previa dichiarazione del lavoratore. Requisito per accedervi è non avere una retribuzione netta nel mese di mese di novembre non eccedente l’importo di 1.538 euro.
Il bonus può essere richiesto anche da chi percepisce pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Queste categorie per ottenerlo devono avere un reddito non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’INPS nel mese di novembre 2022, o da altro ente previdenziale qualora i suddetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS.
Altre categorie beneficiarie del contributo di 150 euro sono:
i lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del DL 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in trattazione;
i percettori di NASpI e DIS-COLL nel mese di novembre 2022;
i percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021;
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex art. 32 comma 1 del DL 50/2022 e avere un reddito non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
i lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL 73/2021 (indennità COVID-19);
i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e avere un reddito non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e avere un reddito non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;
i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;
i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
I titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, chi percepisce l’indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL, la disoccupazione agricola, i beneficiari dei bonus Covid previsti dai Decreti Sostegni e Sostegni bis, i collaboratori sportivi, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali, gli incaricati alle vendite a domicilio, i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno il contributo in automatico.
Alessio Cecera
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