
Le spese sostenute per le spese scolastiche possono essere detratte in dichiarazione dei redditi.
I codici da utilizzare sono:
- Codice 12per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
- Codice 13 per le spese di frequenza di università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri
E’ fondamentale avere la tracciabilità dei pagamenti, (bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili).
La detrazione spetta del 19% per le spese scolastiche sostenute per la frequenza sia per istituti statali pubblici, che per istituti paritari privati. Si tratta di:
- Scuole dell’infanzia(c.d. “scuola materna“);
- Scuole del primo ciclo di istruzione(scuole elementari e medie inferiori). Rientrano in questa categoria la scuola primaria, per un ciclo di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado, per un ciclo di 3 anni;
- Scuole secondarie di secondo grado(scuola superiore). Si tratta del ciclo scolastico della durata di 5 anni.
L’importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche, è di 800 euro per ciascun alunno o studente. Il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa, è pari a 152 euro, somma da considerare per tutti gli anni di studio scolastico, dalla scuola materna e fino alle superiori.
Le due tipologie di detrazioni sono:
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TIPOLOGIA DI SPESA SCOLASTICA |
DETRAIBILITA’ |
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Spese per la frequenza scolastica (tramite metodi tracciabili di pagamento) |
Ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro |
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Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (tramite metodi tracciabili di pagamento) |
Ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo |
Restano escluse dalla detrazione:
- L’acquisto di materiale di cancelleria;
- Testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
- Oppure, all’ampliamento dell’offerta formativa(ad esempio l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).
Nella detrazione del 19% per le spese di istruzione dei figli rientrano anche i costi per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola. In generale ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) deliberato dagli organi d’istituto. Per ottenere la detrazione è necessario compilare il quadro oneri della dichiarazione con il codice 31. Come anticipato tale detrazione è incompatibile con quella legata alla frequenza scolastica.
Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di
- Corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,
- Tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Sono detraibili al 19%, utilizzando il codice 13 le seguenti spese:
- Legate al sostenimento di spese per frequenza di università statali, per l’intero importo;
- Legate al sostenimento di spese per frequenza di università non statali, limitatamente agli importi stabiliti annualmente con apposito decreto del MIUR (che tiene in considerazione gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali).
Il decreto ai fini dell’anno di imposta 2022 è stato pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2023. Con riguardo, ai corsi di laurea, i limiti, indicati nella tabella di seguito, variano a seconda dell’area geografica nella quale è ubicata l’università e dell’area disciplinare cui appartiene il corso d’istruzione:
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AREA DISCIPLINARE |
NORD |
CENTRO |
SUD E ISOLE |
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Medica |
3.900 euro |
3.100 euro |
2.900 euro |
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Sanitaria |
3.900 euro |
2.900 euro |
2.700 euro |
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Scientifico-Tecnologica |
3.700 euro |
2.900 euro |
2.600 euro |
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Umanistico-sociale |
3.200 euro |
2.800 euro |
2.500 euro |
Importi massimi di spesa per università non statali
Il Decreto precisa che per gli studenti iscritti a corsi di dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, gli importi di riferimento per la detrazione sono i seguenti:
- 900 per il Nord;
- 100 per il Centro;
- 900 per il Sud e le Isole.
Qualora le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal suddetto decreto ministeriale.
Dottorati Di Ricerca
Spesa detraibile. Infatti, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario. Questo per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi “corsi di istruzione universitaria” al fine di poter usufruire della detrazione. Si tratta di una conclusione coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari (risoluzione n. 11/E/2010).
Frequentazione Di Master
Spesa detraibile, a condizione che il master:
- Sia assimilabile, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione;
- Sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (circolare n. 101/E/2000).
Senza il rispetto di entrambe le condizioni, la spesa per la frequentazione di master post universitari non è detraibile ai fini IRPEF.
Frequenza Di Scuole Di Specializzazione
Corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. Spesa detraibile. Il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario può essere considerato un corso di istruzione universitaria (Risoluzione n. 77/E/2008).
Test Di Accesso Ai Corsi Di Laurea
Spesa detraibile. Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall’imposta. Lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria (Risoluzione n. 87/E/2008).
Spese Scolastiche Di Iscrizione Ai Conservatori Musicali
Spesa detraibile. Più precisamente:
- Le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
- Le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.
Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (circolare n. 20/E/2011). Per quanto riguarda, invece, le spese scolastiche per l’iscrizione a corsi pre-accademici, ovvero fruibili per l’iscrizione al Conservatorio, le stesse non possono essere considerate detraibili. Questo in quanto riferite a corsi non equiparabili a quelli accademici.
Alessio Cecera
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