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Detrazione spese scolastiche dichiarazione 2023

Le spese sostenute per le spese scolastiche possono essere detratte in dichiarazione dei redditi.

I codici da utilizzare sono:

  • Codice 12per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione
  • Codice 13 per le spese di frequenza di università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri

 

E’ fondamentale avere la tracciabilità dei pagamenti, (bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili).

La detrazione spetta del 19% per le spese scolastiche sostenute per la frequenza sia per istituti statali pubblici, che per istituti paritari privati. Si tratta di:

  • Scuole dell’infanzia(c.d. “scuola materna“);
  • Scuole del primo ciclo di istruzione(scuole elementari e medie inferiori). Rientrano in questa categoria la scuola primaria, per un ciclo di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado, per un ciclo di 3 anni;
  • Scuole secondarie di secondo grado(scuola superiore). Si tratta del ciclo scolastico della durata di 5 anni.

L’importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche, è di 800 euro per ciascun alunno o studente. Il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa, è pari a 152 euro, somma da considerare per tutti gli anni di studio scolastico, dalla scuola materna e fino alle superiori.

 

Le due tipologie di detrazioni sono:
 

TIPOLOGIA DI SPESA SCOLASTICA

DETRAIBILITA’

Spese per la frequenza scolastica (tramite metodi tracciabili di pagamento)

Ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (tramite metodi tracciabili di pagamento)

Ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo

 

Restano escluse dalla detrazione:

  • L’acquisto di materiale di cancelleria;
  • Testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
  • Oppure, all’ampliamento dell’offerta formativa(ad esempio l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).

Nella detrazione del 19% per le spese di istruzione dei figli rientrano anche i costi per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola. In generale ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) deliberato dagli organi d’istituto. Per ottenere la detrazione è necessario compilare il quadro oneri della dichiarazione con il codice 31. Come anticipato tale detrazione è incompatibile con quella legata alla frequenza scolastica.

Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di

  • Corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
  • Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,
  • Tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.

Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. 

Sono detraibili al 19%, utilizzando il codice 13 le seguenti spese:

  • Legate al sostenimento di spese per frequenza di università statali, per l’intero importo;
  • Legate al sostenimento di spese per frequenza di università non statali, limitatamente agli importi stabiliti annualmente con apposito decreto del MIUR (che tiene in considerazione gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali).

 

Il decreto ai fini dell’anno di imposta 2022 è stato pubblicato sulla G.U. del 14 febbraio 2023. Con riguardo, ai corsi di laurea, i limiti, indicati nella tabella di seguito, variano a seconda dell’area geografica nella quale è ubicata l’università e dell’area disciplinare cui appartiene il corso d’istruzione:

AREA DISCIPLINARE

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

Medica

3.900 euro

3.100 euro

2.900 euro

Sanitaria

3.900 euro

2.900 euro

2.700 euro

Scientifico-Tecnologica

3.700 euro

2.900 euro

2.600 euro

Umanistico-sociale

3.200 euro

2.800 euro

2.500 euro

Importi massimi di spesa per università non statali

Il Decreto precisa che per gli studenti iscritti a corsi di dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, gli importi di riferimento per la detrazione sono i seguenti:

  • 900 per il Nord;
  • 100 per il Centro;
  • 900 per il Sud e le Isole.

 

Qualora le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal suddetto decreto ministeriale.

Dottorati Di Ricerca

Spesa detraibile. Infatti, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario. Questo per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi “corsi di istruzione universitaria” al fine di poter usufruire della detrazione. Si tratta di una conclusione coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari (risoluzione n. 11/E/2010).

Frequentazione Di Master

Spesa detraibile, a condizione che il master:

  • Sia assimilabile, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione;
  • Sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (circolare n. 101/E/2000).

Senza il rispetto di entrambe le condizioni, la spesa per la frequentazione di master post universitari non è detraibile ai fini IRPEF.

Frequenza Di Scuole Di Specializzazione

Corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. Spesa detraibile. Il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario può essere considerato un corso di istruzione universitaria (Risoluzione n. 77/E/2008).

Test Di Accesso Ai Corsi Di Laurea

Spesa detraibile. Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall’imposta. Lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria (Risoluzione n. 87/E/2008).

Spese Scolastiche Di Iscrizione Ai Conservatori Musicali

Spesa detraibile. Più precisamente:

  • Le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
  • Le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.

Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (circolare n. 20/E/2011). Per quanto riguarda, invece, le spese scolastiche per l’iscrizione a corsi pre-accademici, ovvero fruibili per l’iscrizione al Conservatorio, le stesse non possono essere considerate detraibili. Questo in quanto riferite a corsi non equiparabili a quelli accademici.

 

Alessio Cecera


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Buona Natale e buon 2023!

Guida alle Comunità Energetiche Rinnovabili

La crisi energetica che sta investendo l’Europa a seguito del conflitto russo-ucraino ha evidenziato l’urgenza di una transizione energetica, ovvero del passaggio graduale dalle fonti energetiche inquinanti e limitate come il carbone e il petrolio alle fonti energetiche rinnovabili prodotte da elementi naturali e non soggette a esaurimento.

Il contributo che queste nuovi fonti di approvvigionamento possono dare alla salute dell’ambiente e dell’uomo è enorme.

Concretamente la transizione energetica si declina in una serie di provvedimenti atti a favorire la diffusione di micro impianti di autoproduzione di energia pulita.

La Comunità Energetica Rinnovabile è uno di questi strumenti.

E' costituita da cittadini o soggetti giuridici che si uniscono per produrre, utilizzare e rivendere energia pulita beneficiando di autonomia gestionale e di importanti vantaggi economici.

Obiettivo principale della Comunità Energetica Rinnovabile è dunque quello di fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri. Le Comunità Energetiche Rinnovabili possono essere costituite da chiunque voglia realizzare un impianto di produzione energetica, dunque da semplici cittadini, da condomini, dagli enti istituzionali, alle imprese e le attività commerciali. Insomma chiunque può proporne la costituzione attraverso una prima fase informativa in cui si analizzano i costi dei consumi totali (analizzando le bollette) e le eventuali opportunità (e ce ne sono molte come abbiamo visto in altri articoli sull’argomento) di finanziamento da parte delle istituzioni locali e regionali e dunque la sua formale costituzione previa registrazione all’Agenzia delle Entrate come soggetto giuridico, con finalità sociali e ambientali e si registra all’Agenzia delle Entrate, nominando un Rappresentante Legale. SI dimensiona dunque il progetto dell’impianto necessario da andare a realizzare e si conferisce un incarico ad un professionista qualificato per lo studio di fattibilità, ovvero per valutare il luogo dove ubicare l’impianto e il costo complessivo per la sua installazione e messa in funzione.

Realizzato l’impianto si procede all’allaccio alla rete pubblica ovvero alla stipula del contratto di vendita dell’energia con il GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Passaggi semplici che tuttavia richiedono il supporto qualificato di professionisti per arrivare finalmente a declinare concretamente il termine transizione ecologica.

 

Di seguito potete scarica una guida completa redatta dal GSE sull'autoproduzione energetica e sul funzionamento della Comunità Energetica Rinnovabile.

 

 

Alessio Cecera


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Il nuovo decreto sul riscaldamento

La crisi energetica innescata dal conflitto russo-ucraino sta mettendo a dura prova l’intero sistema di approvvigionamento nazionale. Il rischio di non riuscire a garantire la fornitura di gas alle utenze domestiche e al sistema produttivo ha spinto il governo a programmare in modo restrittivo i nuovi parametri per l’esercizio degli impianti termici negli edifici pubblici e privati.

Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, ha infatti varato  il Decreto che delinea un piano di riduzione dei consumi di gas naturale: concretamente si tratta della riduzione di un grado della temperatura degli impianti di riscaldamenti, ovvero nelle abitazioni passerà dai 20 ai 19 gradi, mentre per  le attività industriali e artigianali da 18 gradi passerà a 17.

Grazie alla rimodulazione prevista nel Decreto si stima di arrivare ad un risparmio complessivo di circa 2,7 miliardi di metri cubi di gas (stima fatta dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). Tali restrizioni non riguardano gli ospedali, le RSA, le scuole e gli asili nido, così come tutte le attività industriali alimentate ad energia rinnovabile. Infine, il Decreto tiene conto delle diverse zone climatiche presenti nel nostro paese, ripartendole in 6 zone con differenti parametri:

  • la Zona A avrà i termosifoni accesi dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore al giorno;
  • la Zona B dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore;
  • la Zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia) dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore;
  • la Zona D (Firenze, Foggia, Roma, gran parte di Toscana, Umbria, Lazio, Campania) dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore;
  • la Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, pianura padana, il nord, l’Aquila e la Basilicata) dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno;
  • la Zona F è senza limitazioni.

 

Alessio Cecera


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Bonus 150 euro: chi ne beneficia e quando

A novembre è previsto un nuovo bonus una tantum di 150 euro a favore di lavoratori dipendenti. Verrà erogato dal datore di lavoro nella busta paga di novembre previa dichiarazione del lavoratore. Requisito per accedervi è non avere una retribuzione netta nel mese di mese di novembre non eccedente l’importo di 1.538 euro.

Il bonus può essere richiesto anche da chi percepisce pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022. Queste categorie per ottenerlo devono avere un reddito non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro. Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’INPS nel mese di novembre 2022, o da altro ente previdenziale qualora i suddetti soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS.

Altre categorie beneficiarie del contributo di 150 euro sono:

i lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 32 comma 8 del DL 50/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in trattazione;

i percettori di NASpI DIS-COLL nel mese di novembre 2022;

i percettori, nel corso del 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2021;

i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dottorandi e assegnisti di ricerca, al ricorrere di specifiche condizioni relative ai contratti, all’iscrizione alla Gestione separata e non ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla non titolarità dei trattamenti ex art. 32 comma 1 del DL 50/2022 e avere un reddito non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

i lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’art. 10 commi da 1 a 9 del DL 41/2021 e dall’art. 42 del DL 73/2021 (indennità COVID-19);

i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e avere un reddito non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e avere un reddito non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021;

i lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio;

i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.

I titolari di trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, chi percepisce l’indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL, la disoccupazione agricola, i beneficiari dei bonus Covid previsti dai Decreti Sostegni e Sostegni bis, i collaboratori sportivi, i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali, gli incaricati alle vendite a domicilio, i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno il contributo in automatico.

 Alessio Cecera


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