Il Portico
Il Portico (dal latino porticus, “porta”) consiste in uno spazio aperto delimitato su almeno un lato da colonne o pilastri in serie e sugli altri lati da pareti continue che possono essere intervallate da porte, vetrate e finestre.
Questo elemento architettonico si caratterizza per l'installazione comune sui fianchi o sulla facciata frontale degli edifici. Per essere definito tale, un portico deve quindi garantire l’apertura verso l’esterno di almeno un lato (considerandone uno adiacente alle pareti dell’edificio).
Un altro dettaglio che identifica il portico è il suo valore di pertinenza per la costruzione principale. Dall’Intesa raggiunta tra Stato, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Regioni nel 2016 è possibile trovare la descrizione di questo concetto tra le 42 definizioni uniformi valide per tutto il territorio nazionale: le pertinenze sono opere edilizie non autonome ma collegate all’edificio principale da un rapporto di strumentalità e complementarità.
Negli edifici privati è concessa la chiusura del portico e dunque la creazione di un nuovo ambiente autonomo integrato con la costruzione principale. La conseguenza diretta di questa operazione è l’aumento di volume dell’edificio nonchè la possibile trasformazione dell’ex portico da elemento accessorio a superficie utile (a meno che non conservi la connotazione di decorazione).
Il porticato
Come accennato, la definizione urbanistica di porticato è la stessa adottata per i portici così come riportata nel Regolamento Edilizio Tipo (n. 39 del glossario di definizioni uniforme). Quest’opera architettonica si identifica per le seguenti caratteristiche, validi in ugual modo per i portici:
- materiali resistenti e pesanti;
- di dimensioni non trascurabili;
- con piano di copertura fisso e non retraibile;
- struttura solida fissata al terreno tramite colonne o pilastri;
- realizzazione che prospetta un utilizzo prolungato e non solo temporaneo o stagionale.
Tuttavia, dalla prospettiva della disciplina dell’architettura è più semplice comprendere la differenza tra portico e porticato. In realtà, l’estensione e la lunghezza dell’opera edilizia sono più consistenti rispetto a quelle dei portici di un’abitazione privata e ciò determina l’identificazione del porticato in uno spazio autonomo da includere nella volumetria dell’edificio principale e non considerabile come pertinenza dal valore accessorio.
Senza dubbio, portici e porticati sono quindi delle opere edilizie con un impatto non trascurabile dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Per interventi di questo genere, il permesso per costruire è fondamentale, anche nel caso in cui venga dimostrato che l’impiego di questi ambienti sia stagionale.
Differenze tra portico e porticato e definizione nel Regolamento Edilizio
- portico: copertura di una casa o di un palazzo sviluppata principalmente al piano terra e sostenuta da colonne o arcate;
- porticato: complesso di portici realizzati al piano terra di un palazzo e struttura di dimensioni più ampie in lunghezza rispetto a un semplice portico.
La funzione di entrambi è quella di dare riparo alla zona esterna di un edificio creando un ambiente aperto ma coperto e sono generalmente molto usati in piazze e vie di città con tradizioni commerciali e mercantile, Sotto i portici e i porticati infatti si sviluppavano molte attività commerciali.
Essendo la differenza piuttosto sottile, i due termini sono diventati praticamente sinonimi e la loro distinzione si è via via affievolita nel tempo
Anche nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 268 del 16/11/2016), portico e porticato vengono riportati alla stessa voce con la descrizione “elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio”.
Il pergolato
Il pergolato è una struttura aperta nella zona superiore e sui lati esterni.
La sua funzione è quella di creare una zona ombreggiata
Le caratteristiche di base di pergole e pergolati sono le seguenti:
- prive di fondazioni;
- con natura ornamentale;
- di dimensioni contenute;
- realizzata con materiali leggeri;
- facilmente amovibile (caratteristica delle strutture stagionali).
Il pergolato si realizza attarverso un intervento di edilizia libera, come definito dal Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, ovvero non richiede una specifica autorizzazione o approvazione da parte delle autorità locali per ogni singolo progetto.
Il rispetto di questi limiti è fondamentale per non ricadere nei regolamenti costruttivi previsti: nel caso in cui
Dunque il pergolato, a differenza di quanto previsto per tettoie e portici non necessita del permesso di costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (le disposizioni comunali spiegano quale autorizzazione si debba possedere in base al tipo di intervento).
La distinzione del pergolato da portici e porticato sta quindi nella natura accessoria e temporanea di questa installazione: se la si costruisce nel rispetto dei parametri prestabiliti può essere realizzato in edilizia libera.
Alessio Cecera
Per ricevere la mia newsletter clicca qui sotto