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Un po di chiarezza: portico, porticato e pergolati

Il Portico

 

Il Portico (dal latino porticus, “porta”) consiste in uno spazio aperto delimitato su almeno un lato da colonne o pilastri in serie e sugli altri lati da pareti continue che possono essere intervallate da porte, vetrate e finestre.

Questo elemento architettonico si caratterizza per l'installazione comune sui fianchi o sulla facciata frontale degli edifici. Per essere definito tale, un portico deve quindi garantire l’apertura verso l’esterno di almeno un lato (considerandone uno adiacente alle pareti dell’edificio).

Un altro dettaglio che identifica il portico è il suo valore di pertinenza per la costruzione principale. Dall’Intesa raggiunta tra Stato, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Regioni nel 2016 è possibile trovare la descrizione di questo concetto tra le 42 definizioni uniformi valide per tutto il territorio nazionale: le pertinenze sono opere edilizie non autonome ma collegate all’edificio principale da un rapporto di strumentalità e complementarità.

Negli edifici privati è concessa la chiusura del portico e dunque la creazione di un nuovo ambiente autonomo integrato con la costruzione principale. La conseguenza diretta di questa operazione è l’aumento di volume dell’edificio nonchè la possibile trasformazione dell’ex portico da elemento accessorio a superficie utile (a meno che non conservi la connotazione di decorazione).

 

 

Il porticato

Come accennato, la definizione urbanistica di porticato è la stessa adottata per i portici così come riportata nel Regolamento Edilizio Tipo (n. 39 del glossario di definizioni uniforme). Quest’opera architettonica si identifica per le seguenti caratteristiche, validi in ugual modo per i portici:

  • materiali resistenti e pesanti;
  • di dimensioni non trascurabili;
  • con piano di copertura fisso e non retraibile;
  • struttura solida fissata al terreno tramite colonne o pilastri;
  • realizzazione che prospetta un utilizzo prolungato e non solo temporaneo o stagionale.

Tuttavia, dalla prospettiva della disciplina dell’architettura è più semplice comprendere la differenza tra portico e porticato. In realtà, l’estensione e la lunghezza dell’opera edilizia sono più consistenti rispetto a quelle dei portici di un’abitazione privata e ciò determina l’identificazione del porticato in uno spazio autonomo da includere nella volumetria dell’edificio principale e non considerabile come pertinenza dal valore accessorio.

Senza dubbio, portici e porticati sono quindi delle opere edilizie con un impatto non trascurabile dal punto di vista urbanistico ed edilizio. Per interventi di questo genere, il permesso per costruire è fondamentale, anche nel caso in cui venga dimostrato che l’impiego di questi ambienti sia stagionale.

 

 

Differenze tra portico e porticato e definizione nel Regolamento Edilizio

 

  • portico: copertura di una casa o di un palazzo sviluppata principalmente al piano terra e sostenuta da colonne o arcate;
  • porticato: complesso di portici realizzati al piano terra di un palazzo e struttura di dimensioni più ampie in lunghezza rispetto a un semplice portico.

 

La funzione di entrambi è quella di dare riparo alla zona esterna di un edificio creando un ambiente aperto ma coperto e sono generalmente molto usati in piazze e vie di città con tradizioni commerciali e mercantile, Sotto i portici e i porticati infatti si sviluppavano molte attività commerciali.

Essendo la differenza piuttosto sottile, i due termini sono diventati praticamente sinonimi e la loro distinzione si è via via affievolita nel tempo

Anche nel Regolamento Edilizio Tipo (RET) pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 268 del 16/11/2016), portico e porticato vengono riportati alla stessa voce con la descrizione elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio”.

 

Il pergolato

Il pergolato è una struttura aperta nella zona superiore e sui lati esterni.

La sua funzione è quella di creare una zona ombreggiata

Le caratteristiche di base di pergole e pergolati sono le seguenti:

  • prive di fondazioni;
  • con natura ornamentale;
  • di dimensioni contenute;
  • realizzata con materiali leggeri;
  • facilmente amovibile (caratteristica delle strutture stagionali).

Il pergolato si realizza attarverso un intervento di edilizia libera, come definito dal Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, ovvero non richiede una specifica autorizzazione o approvazione da parte delle autorità locali per ogni singolo progetto.

Il rispetto di questi limiti è fondamentale per non ricadere nei regolamenti costruttivi previsti: nel caso in cui

 

Dunque il pergolato, a differenza di quanto previsto per tettoie e portici non necessita del permesso di costruire o della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (le disposizioni comunali spiegano quale autorizzazione si debba possedere in base al tipo di intervento).

La distinzione del pergolato da portici e porticato sta quindi nella natura accessoria e temporanea di questa installazione: se la si costruisce nel rispetto dei parametri prestabiliti può essere realizzato in edilizia libera.

 

Alessio Cecera


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Certificato di Agibilità: cos’è e come si ottiene

A seguito delle numerose mail che ricevo in merito a richieste di chiarimenti e delucidazioni su alcune pratiche amministrative ho deciso di pubblicare periodicamente alcuni articoli afferenti a questi aspetti sperando di dare un'aiuto di massima a tanti di voi.

In questo post parliamo del CERTIFICATO DI AGIBILITA', a cosa serve e come richiederlo.

L’obbligo di questo certificato fu introdotto nel 1934. All’epoca era una semplice autorizzazione sanitaria (e non edilizia) che certificava la salubrità e dunque l’abitabilità delle costruzioni eseguite in conformità al progetto approvato

Nel 1967 la legge Ponte introduce la dichiarazione di abitabilità (per gli immobili ad uso abitativo) e il certificato di agibilità (per gli immobili non residenziali)

Nel 2013, con il D.L. 69/2013, questi due certificati sono stati unificati con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Il certificato di agibilità deve essere richiesto in caso di:

  • nuove costruzioni
  • lavori che modificano totalmente o parzialmente la funzionalità dell’immobile
  • lavori importanti di ristrutturazione o ricostruzione. 

 

Da novembre 2016 il Certificato di agibilità non viene più rilasciato dal Comune ma sono i proprietari dell’immobile o dal titolare del permesso a costruire, della SCIA, CILA DIA attivati per l’esecuzione dei lavori sopra menzionati, a dover presentare una segnalazione certificata di agibilità al proprio Comune.

Per fare questa richiesta certificata di agibilità occorre che un Direttore dei Lavori attesti la sussistenza di alcuni requisiti previsti, che deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori (se non sipresenta la richiesta si incorre in una pena amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro, come previsto dall’art. 24 comma 3 del DPR 380/01).

Fatta la richiesta il Comune dovrà rispondere entro 30 giorni a condizione che la richiesta sia stata correttamente corredata di tutta la documentazione, ovvero:

  • dichiarazione di accatastamento dell’edificio rilasciata dall’ufficio del Catasto con la relativa attestazione di avvenuta presentazione;
  • conformità degli impianti installati negli edifici alle leggi vigenti in materia, o laddove non sia prevista, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
  • Documentazione sull’isolamento termico dell’immobile;
  • Documentazione sulle norme di prevenzione incendi completa del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o laddove non sia prevista, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
  • Certificato di collaudo statico in caso di lavori sulle strutture dell’edificio di cemento armato, di acciaio, a pannelli portanti;
  • Certificato regionale sulla conformità delle opere strutturali eseguite nelle zone sismiche;
  • Dichiarazione relativa al rispetto delle norme di igiene edilizia;
  • Dichiarazione di conformità delle opere realizzate in materia di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

 Cosa accade in caso di mancanza del certificato di agibilità.

In caso di compravendita, la mancanza del certificato di agibilità non preclude la validità del contratto stesso, anche se il Notaio obbligherà il venditore a procurarsi il certificato.

In caso di stipula di contratto di locazione, la Corte di cassazione con sentenza n. 12286 del 7 giugno 2011 ha stabilito che in assenza di certificato di agibilità il contratto viene annullato, a meno che il conduttore quando ha firmato il contratto era a conoscenza dell’assenza del certificato di agibilità. Assumendosi di fatto tutti i rischi di una potenziale inagibilità dell’immobile.

Alessio Cecera


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