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  • Certificato di Agibilità: cos’è e come si ottiene

    A seguito delle numerose mail che ricevo in merito a richieste di chiarimenti e delucidazioni su alcune pratiche amministrative ho deciso di pubblicare periodicamente alcuni articoli afferenti a questi aspetti sperando di dare un'aiuto di massima a tanti di voi.

    In questo post parliamo del CERTIFICATO DI AGIBILITA', a cosa serve e come richiederlo.

    L’obbligo di questo certificato fu introdotto nel 1934. All’epoca era una semplice autorizzazione sanitaria (e non edilizia) che certificava la salubrità e dunque l’abitabilità delle costruzioni eseguite in conformità al progetto approvato

    Nel 1967 la legge Ponte introduce la dichiarazione di abitabilità (per gli immobili ad uso abitativo) e il certificato di agibilità (per gli immobili non residenziali)

    Nel 2013, con il D.L. 69/2013, questi due certificati sono stati unificati con l’introduzione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

    Il certificato di agibilità deve essere richiesto in caso di:

    • nuove costruzioni
    • lavori che modificano totalmente o parzialmente la funzionalità dell’immobile
    • lavori importanti di ristrutturazione o ricostruzione. 

     

    Da novembre 2016 il Certificato di agibilità non viene più rilasciato dal Comune ma sono i proprietari dell’immobile o dal titolare del permesso a costruire, della SCIA, CILA DIA attivati per l’esecuzione dei lavori sopra menzionati, a dover presentare una segnalazione certificata di agibilità al proprio Comune.

    Per fare questa richiesta certificata di agibilità occorre che un Direttore dei Lavori attesti la sussistenza di alcuni requisiti previsti, che deve essere presentata entro 15 giorni dalla fine dei lavori (se non sipresenta la richiesta si incorre in una pena amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro, come previsto dall’art. 24 comma 3 del DPR 380/01).

    Fatta la richiesta il Comune dovrà rispondere entro 30 giorni a condizione che la richiesta sia stata correttamente corredata di tutta la documentazione, ovvero:

    • dichiarazione di accatastamento dell’edificio rilasciata dall’ufficio del Catasto con la relativa attestazione di avvenuta presentazione;
    • conformità degli impianti installati negli edifici alle leggi vigenti in materia, o laddove non sia prevista, una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
    • Documentazione sull’isolamento termico dell’immobile;
    • Documentazione sulle norme di prevenzione incendi completa del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, o laddove non sia prevista, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta da un tecnico abilitato;
    • Certificato di collaudo statico in caso di lavori sulle strutture dell’edificio di cemento armato, di acciaio, a pannelli portanti;
    • Certificato regionale sulla conformità delle opere strutturali eseguite nelle zone sismiche;
    • Dichiarazione relativa al rispetto delle norme di igiene edilizia;
    • Dichiarazione di conformità delle opere realizzate in materia di accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche.

     Cosa accade in caso di mancanza del certificato di agibilità.

    In caso di compravendita, la mancanza del certificato di agibilità non preclude la validità del contratto stesso, anche se il Notaio obbligherà il venditore a procurarsi il certificato.

    In caso di stipula di contratto di locazione, la Corte di cassazione con sentenza n. 12286 del 7 giugno 2011 ha stabilito che in assenza di certificato di agibilità il contratto viene annullato, a meno che il conduttore quando ha firmato il contratto era a conoscenza dell’assenza del certificato di agibilità. Assumendosi di fatto tutti i rischi di una potenziale inagibilità dell’immobile.

    Alessio Cecera


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