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ORDINANZA REGIONALE

  • 15 GIUGNO: RIAPERTURA ATTIVITA' CENTRI ESTIVI E CENTRI ANZIANI

    Dal 15 giugno saranno consentite le attività dei centri estivi per bambini e le attività dei centri anziani.

     

    Le presenti indicazioni si applicano alla realizzazione di attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini di età superiore ai 3 anni e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l’infanzia e delle scuole o altri ambienti similari (ludoteche, centri per famiglie, oratori, ecc.) ovvero nel contesto di parchi o altri contesti similari (outdoor education) in coerenza con quanto stabilito dalle Linee guida di cui all’allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020.

    • Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori
    • Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus
    • Garantire una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a genitori e accompagnatori
    • Prevedere per l’accesso alla struttura una organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa
    • Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corpOrea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori. In caso di temperatura superiore a 37.5°C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute
    • Invitare il personale e i genitori all’auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19
    • Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 3 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni
    • La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a contatto con lo stesso gruppo di minori
    • Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto
    • Per bambini e ragazzi:
      • devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza;
      • raccomandare il lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l’utilizzo dei servizi igienici e prima dell’eventuale consumo di pasti;
      • prestare particolare attenzione alla non condivisione dell’utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto;
    • La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe
    • Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idro-alcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita
    • I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello scambio
    • Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e disinfezione con particolare attenzione ai servizi igienici e le superfici toccate più frequentemente
    • Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo, per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità
    • Per i centri estivi residenziali per minori, fare riferimento anche alle relative Linee guida in ambito di ricettività (“Strutture ricettive e locazioni brevi”; “Strutture turistico-ricettive all’aria aperta”; “Rifugi di montagna”)

     

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  • 18 MAGGIO: COSA RIAPRE E LE LINEE GUIDA

    Da oggi, riapriranno gran parte delle attività commerciali e artigianali, negozi, centri estetici e parrucchieri, bar, ristoranti oltre a molti uffici, ai musei, alle biblioteche e i centri sportivi per gli sport individuali.

    Per districarsi sulle norme che regolamentano queste riaperture e gli orari che dovranno essere rispettati da ogni singola attività, vi allego quattro documenti PDF scaricabili che contengono tutte le norme attualmente vigenti.


     

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  • DAL 4 MAGGIO QUESTE LE NORME DI UTILIZZO DEI MEZZI DEL TRASPORTO PUBBLICO

                     

    Importanti novità per chi utilizzerà i mezzi del trasporto pubblico, bus metropolitane e trenini regionali. 

    La nuova ordinanza regionale prevede la rimodulazione degli orari di lavoro al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e impedire assembramenti all’entrata e all’uscita, favorendo dove possibile il massimo utilizzo dello smart working stbilisce in primo luogo il prolungamento dell'orario di servizio alle ore 23:30 e il rafforzamento dei sistemi di controllo e di vigilanza sui mezzi al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni a tutela della salute dei passeggeri.

     

    Dispone inoltre l’adozione delle seguenti misure sui mezzi di trasporto:

    utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine, anche di comunità) da parte di passeggeri, fermo restando l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per il personale delle aziende di trasporto pubblico di linea;

    . igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi di trasporto;

    . posizionamento di segnaletica nei posti che non possono essere occupati, in modo da consentire il rispetto della distanza fisica di un metro tra i passeggeri;

    . tenuto conto dell’obbligo di utilizzo delle mascherine, qualora non sia possibile garantire continuativamente il distanziamento fisico all’interno dei mezzi, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, il servizio deve comunque osservare un carico massimo non superiore al cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo desumibile dalla carta di circolazione;

    . con riferimento ad autobus e tram, il conducente che rileva il raggiungimento della misura massima consentita ai sensi del richiamato art. 3, comma 2 del DPCM 26 aprile 2020, stabilita nella misura del cinquanta per cento della capacità di trasporto del mezzo, non effettua la fermata successiva in assenza di prenotazione della “richiesta di fermata” da parte del passeggero a bordo;

    . implementazione sistemi elettronici di bordo, finalizzati a rendere efficace il monitoraggio delle frequentazioni sui mezzi di trasporto (in particolare, conta passeggeri);

    . al fine di tutelare l’autista, adozione di misure di delimitazione della distanza, o barriere, fra la postazione di guida e l’area di utilizzo dei passeggeri. Ove ciò non sia possibile, va inibito l’uso della porta anteriore. Il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;

    . installazione su ciascun mezzo di trasporto a lunga percorrenza di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri;

    . sospensione dell’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti. In caso di momentanea impossibilità di attuare tale misura, l’azienda di trasporto deve adottare tutte le misure idonee a tutelare la sicurezza dell’autista;

    . evitare a bordo del mezzo, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

    . divieto di attivazione della funzione ricircolo dei sistemi di condizionamento dell’aria;

     

    Scarica l'ordinanza regionale

     


    Stabilisce l’adozione delle seguenti misure su stazioni, banchine e fermate:

    . utilizzo obbligatorio delle protezioni individuali delle vie respiratorie (mascherine) da parte di passeggeri prima di effettuare l’accesso in stazioni, banchine portuali e in prossimità delle fermate;

    . igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei locali, con particolare riguardo alle parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori;

    . installazione nelle stazioni ferroviarie e metropolitane, negli aeroporti e nei porti di dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri. Tali dispenser vanno altresì installati in prossimità di pulsantiere, ad esempio in presenza di biglietteria elettronica;

    . adozione di interventi, ove necessari, per il contingentamento degli accessi alle stazioni, alle banchine portuali, agli aeroporti e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro, prevedendo altresì l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione di messaggi sonori/vocali/scritti;

    . con particolare riguardo alle stazioni della metropolitana, vanno previsti differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi. Vanno altresì predisposti idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione stabiliti;

    . salita e discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire secondo flussi separati. Negli autobus e nei tram, ove applicabile, prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta. Utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;

    . regolamentazione nell’utilizzo di scale e tappeti mobili, garantendo sempre un adeguato distanziamento; h. consentire e agevolare l’accesso in sicurezza alle persone con diverse abilità, in gravidanza e anziani;

    . evitare, per quanto possibile, i contatti tra personale e viaggiatori e, comunque, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;

    . utilizzo modalità di vendita dei titoli di viaggio che consentano il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri e, ove ciò non sia possibile, obbligo da parte dei passeggeri di essere muniti di apposite protezioni individuali. L’acquisto dei biglietti deve essere previsto con modalità automatizzate o dematerializzate, possibilmente prevedendo biglietteria elettronica;



    L’adozione delle seguenti misure con riferimento al trasporto pubblico non di linea:

    . il passeggero non può occupare il posto disponibile vicino al conducente;

    . sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero;

    . nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine;

    . è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;

    . il conducente deve indossare dispositivi di protezione individuali;

    . igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica dei mezzi adibiti a trasporto;

     

     

    Per quanto riguarda il settore ferroviario le disposizioni emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevedono:

    • informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:

    - misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;

    - notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni;

    • incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

    • gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;

    • interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;

    • previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;

    • attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni; • installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei passeggeri;

    • regolamentazione dell’utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;

    • annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un metro; • limitazione dell’utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di distanziamento;

    • ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea;

    • posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;

    • eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie;

    • sanificazione sistematica dei treni;

    • potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;

    • previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile, pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle porte;

    • distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili,

    • I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca;

    • sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

    - distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a “scacchiera”;

    - applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;

    - adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus;

    - sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti;

     

    Scarica le linee guida del MIT

     

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  • Nuova ordinanza Regione Lazio obbligo mascherine all'aperto

  • ORDINANZA REGIONALE: RIAPERTURA LIBRERIE IL 20 APRILE E CHIUSURA SUPERMERCATI IL 25 APRILE E 1° MAGGIO

    La nuova ordinanza emanata dalla Regione Lazio prevede che le librerie potranno riaprire a partire da lunedì 20 aprile. Questo per dare il tempo agli esercenti di organizzare le misure di sicurezza previste dall’ultimo Dpcm del 10 aprile scorso, come ad esempio trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso e nell’uscita dai locali e durante la loro permanenza, reperire dei guanti monouso da distribuire all’ingresso e favorire l’igienizzazione dei locali.


    Inoltre l’ordinanza prevede la proroga fino al 3 maggio della disciplina oraria dei negozi ossia dalle 8.30 alle 19.00 nei giorni feriali e dalle 8.30 alle 15.00 la domenica (dall’obbligo di rispettare questi orari sono esentati, come fino a oggi: farmacie, parafarmacie, edicole e aree di servizio).


    Infine, analogamente a quanto fatto per i giorni di Pasqua e Pasquetta, è stata disposta la chiusura degli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, esclusi centri agroalimentari all’ingrosso, per il 25 aprile e il 1 maggio.

     

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  • REGIONE LAZIO: CHIUSI NEGOZI A PASQUA E PASQUETTA

    (AGI) - Oggi sarà pubblicata l'ordinanza che stabilisce la chiusura dei negozi alimentari, dagli ipermercati ai

    piccoli esercizi per Pasqua e Pasquetta.

    Il provvedimento, frutto anche del contributo dei sindaci in una riunione con l'Anci Lazio, disporra' la chiusura

    degli  esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, per la vendita di generi alimentari, compresi quelli all'interno

    dei centri commerciali, nei giorni di domenica 12 e lunedi' 13 aprile, ossia Pasqua e Pasquetta.

    Resteranno esenti dall'obbligo di chiusura gli esercizi la cui apertura e' autorizzata da precedenti ordinanze, ossia

    farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. 

    Il testo dell'ordinanza prevede inoltre la possibilita' di vendere al dettaglio articoli di cartoleria e forniture per

    ufficio purche' cio' avvenga all'interno di attivita' di vendita di generi alimentari (come, a titolo di esempio, nei

    supermercati), di altri esercizi commerciali non soggetti a chiusura (ad esempio nelle tabaccherie).

    Anche attivita' tenute a rimanere chiuse (come le librerie o le cartolerie ecc.) potranno vendere questo tipo di

    articoli purche' via internet, televisione, corrispondenza, radio o telefono.

     

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