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INPS

  • Assegno universale per i figli: tutte le info

    AL VIA L’ASSEGNO UNICO PER OGNI FIGLIO FINO AI 21 ANNI

     

    L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie che viene assegnato per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (e senza limiti di età per i figli disabili.

    L’importo varia in base all’ISEE, all’età e del numero dei figli (nel caso non si presenti l’ISEE si otterrà solo l’importo minimo previsto).

    QUANDO E’ POSSIBILE RICHIEDERLO?

    Si può richiedere dal 1° gennaio 2022. Chi invierà l’ISEE entro il 30 giugno otterrà gli importi spettanti a decorrere dal mese di marzo.

    Non c’è bisogno di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo.

    DOVE SI RICHIEDE?

    La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPScon SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

    A CHI SPETTA?

    L’assegno spetta per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

    per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

    frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

    svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

    sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

    svolga il servizio civile universale;

    per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

    (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro

    QUALI MISURE SOSTITUISCE?

    L’assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo assorbe le seguenti misure:

    il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);

    l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

    gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;

    l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè),

    le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

    L’assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

    L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF .

    L’importo dell’assegno unico viene pagato dall’INPS e si riceve sull’IBAN intestato al richiedente.

    Alessio Cecera


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  • Bonus università di 2000 euro per l’anno accademico 2018/2019

    Dal 27 gennaio 2021 si può richiedere il Bonus università 2021 direttamente sul sito INPS.

    Il contributo economico ammonta fino a 2.000 euro ed è rivolto agli studenti maggiorenni iscritti ad un corso di laurea triennale o ad un corso di laurea magistrale, o ancora al conservatorio, accademia di belle arti nell’anno accademico 2018/2019,.. Il contributo è rivolto anche ai corsi post-laurea nella misura di 1000 euro.

    Il bonus università è un incentivo che l’INPS riconosce agli studenti universitari. Il contributo e potranno richiederlo gli studenti iscritti presso una qualunque università italiana o Conservatori, Istituti musicali e Accademie di Belle Arti. Il bonus viene riconosciuto anche agli iscritti ai corsi post-laurea, tuttavia, in questo caso il bonus ammonta a 1.000 euro.

    Possono presentare la domanda chi è in possesso dei seguenti requisiti:

    • Iscrizione nell’anno 2018/19 all’Università, Conservatori, Istituti musicali e Accademie di Belle Arti;
    • Iscrizione nell’anno 2018/19 ad un corso post-lauream;
    • conseguito tutti i crediti durante l’anno accademico e aver avuto una media di almeno 24/30.
    • Aver avuto una valutazione non inferiore a 92/110, se iscritto ad un corso post-lauream.

    Il contributo economico sarà soggetto all’attribuzione di un punteggio determinato dai seguenti parametri ISEE del richiedente

    • Inferiore agli 8.000 euro ha un valore di 14 punti;
    • ISEE da 8.000,01 a 16.000 euro ha valore di 11 punti;
    • ISEE da 16.000,01 a 24.000 euro ha valore di 9 punti;
    • ISEE da 24.000,01 a 32.000 euro ha valore di 6 punti;
    • ISEE da 32.000,01 a 40.000euro ha valore 4 punti;
    • ISEE superiore 40.000 euro ha valore 2 punti.
    • Votazione:occorre dimostrare una media ponderata minima di 24/30, mentre, per i corsi post lauream occorre una valutazione non inferiore a 92/110.

    Il bonus università può essere richiesto in via telematica su www.inps.it a partire dalle ore 12 del 27 gennaio 2021 al1° marzo 2021 attraverso la password unica SPID


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  • Congedo parentale 2026: le nuove regole

     

    Dal 2026 cambiano i termini per la fruizione del congedo parentale. Ciascun genitore, alternativamente, avrà il diritto di astenersi dal lavoro non più per 5 giorni l’anno ma per 10 e nel caso in cui i figli abbiano tra i 3 e i 14 anni.

     

    I genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di un periodo di astensione dal lavoro e beneficiare di un’indennità calcolata in base al valore dello stipendio percepito. Il congedo parentale potrà essere richiesto fino ai 14 anni del figlio, non più fino ai 12 anni. Il congedo parentale consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro, diverso quindi dal congedo obbligatorio di maternità o paternità, e spetta complessivamente per 10 mesi considerando entrambi i genitori. Il limite può estendersi a 11 mesi qualora il padre decida di utilizzarne almeno 3, in modo continuativo o frazionato.

     

    Congedo parentale 2026: le novità

    Il congedo parentale, a differenza del congedo obbligatorio di maternità o paternità, consiste in un periodo di astensione facoltativa dal lavoro. La misura prevede il riconoscimento di un’indennità erogata successivamente alla presentazione di una domanda all’INPS.

    Durante il congedo parentale si riceve un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, con l’eccezione dei primi 3 mesi che vengono coperti all’80% dello stipendio se utilizzati entro i primi sei anni di vita del bambino e dopo la conclusione del periodo di congedo obbligatorio.

    Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026 viene esteso il periodo entro il quale i genitori possono richiedere i giorni di astensione dal lavoro indennizzati. Nel 2025 il congedo parentale era rivolto ai genitori, lavoratori dipendenti, che lo richiedevano entro i primi 12 anni di vita del figlio o della figlia. Dal 2026, potrà essere fruito fino ai 14 anni del bambino o della bambina o dall’adozione.

    La novità trova applicazione per tutte le forme di congedo previste dalla normativa, quindi anche ai casi di disabilità o per quel che riguarda il congedo parentale indennizzato all’80% della retribuzione.

     

    A chi spetta il congedo parentale INPS?

    L’indennità prevista dal congedo parentale spetta a tutti i genitori lavoratori dipendenti, sia del privato sia del settore pubblico, inclusi i lavoratori naviganti, marittimi e dell’aviazione civile, ex IPSEMA.

    Sono esclusi i genitori:

    • con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
    • lavoratori domestici;
    • lavoratori a domicilio.

    Il congedo parentale spetta anche ai lavoratori dipendenti genitori adottivi o affidatari.

    Per i lavoratori e le lavoratrici autonome, è possibile beneficiare di un particolare congedo con una durata massima di tre mesi ciascuno per ogni figlio, da fruire entro il primo anno di vita del bambino o della bambina oppure dall’ingresso in famiglia.

     

    Durata

    Il congedo parentale INPS spetta ai genitori in costanza di rapporto di lavoro, i quali possono assentarsi dal lavoro per un periodo complessivo di massimo 10 mesi, elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi. L’astensione al lavoro può essere richiesta fino ai 14 anni d’età del figlio o dall’ingresso in famiglia (fino alla maggiore età).

    In ogni caso, la madre lavoratrice può beneficiare di un periodo non superiore a 6 mesi, oltre alla maternità, il padre lavoratore può richiedere un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 nel caso in cui si astenga per un periodo non inferiore a 3 mesi.

    Il genitore, madre o padre con affidamento esclusivo, ha diritto a un periodo continuativo o frazionato che può arrivare fino a 11 mesi.

    Il congedo spetta al padre lavoratore dipendente anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre e anche se la stessa non lavora. E’ sempre possibile richiedere il congedo frazionato ad ore.

     

    Come fare domanda?

    Coloro che intendono beneficiare dei periodi di congedo parentale INPS devono inviare un’apposita domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo richiesto. Se la domanda viene presentata successivamente verranno pagati solo i giorni dopo la data della richiesta.

    Per inoltrare la domanda è necessario utilizzare il servizio online sul sito dell’INPS, accedendo con credenziali SPID (almeno di 2 livello), CIE o CNS.

    In alternativa, la richiesta si può presentare presso enti di patronato e intermediari abilitati oppure tramite il contact center, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti, l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro.

     

     

    Alessio Cecera


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  • PROROGATI AL 3 MAGGIO I TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI 15 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE

    L’INPS ha comunicato che, a seguito della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado stabilito nel D.P.C.M. del 10 aprile 2020, vengono prorogati al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per emergenza COVID-19 per la cura dei figli.

    Si ricorda inoltre che, secondo le indicazioni già fornite con la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45:

    • il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare;
    • la fruizione, inoltre, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

     

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