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DPCM

  • PROROGA CHIUSURA AL 3 MAGGIO E ATTIVITA' CHE POSSONO RIAPRIRE IL 14 APRILE

     

    Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

    Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, oltre agli ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati alimentari, surgelati, sarà però permessa l’apertura delle attività di commercio:

     

    . di articoli per la cartoleria

    . libri

    . vestiti per bambini e neonati

    . lavanderia e pulitura di articoli tessili, tintorie, lavanderie industriali

    . di computer, periferiche, telecomunicazioni, audio e video, elettrodomestici

    . ferramenta, vernici, vetro, materiale elettric e termoidraulico, illuminazione

    . profumeria, toletta per l'igiene personale

    . prodotti al dettaglio d piccoli animali domestici 

    . materiale per ottico e fotografia

    . dettaglio di qualsiasi prodotto effettuato via internet, televisione, corrispondenza e telefono

    . distributori automatici

     

    Le norme igieniche prescritte alle attività commerciali che riaprono sono:

    Per scaricare il nuovo Decreto emanato dal Governo clicca qui: DPCM 10 APRILE 

     

     

     

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  • PROROGATI AL 3 MAGGIO I TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI 15 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE

    L’INPS ha comunicato che, a seguito della proroga del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado stabilito nel D.P.C.M. del 10 aprile 2020, vengono prorogati al 3 maggio 2020 anche i termini per la fruizione dei 15 giorni di congedo per emergenza COVID-19 per la cura dei figli.

    Si ricorda inoltre che, secondo le indicazioni già fornite con la circolare INPS 25 marzo 2020, n. 45:

    • il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare;
    • la fruizione, inoltre, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

     

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