
La regione Lazio approva tre Toponimi tra cui il “19.2 Palmarola - via Lezzeno”, accogliendo il parere di non assogettabilità alla VAS. Ora l’ultimo formale passaggio a Roma Capitale per il via libera.
Siamo finalmente all’ultimo atto per la partenza del Toponimo 19.2 Palmarola - via Lezzeno, che si propone di completare il tessuto residenziale ex abusivo, integrandolo con un sistema di spazi pubblici, aree a verde e servizi di tipo pubblico e privato attraverso la definizione di una rete viaria principale e secondaria.
Il toponimo Palmarola-via Lezzeno riguarda un area perimetrata dal PRG situata a ridosso del lato interno del GRA, su cui Roma Capitale aveva avviato un processo partecipativo (come previsto dal Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana all.A alla D.C.C. n.57 del 02/03/2006) attraverso un incontro pubblico con la cittadinanza del 21/12/2012.
E’ importante ora proseguire il lavoro con l’approvazione degli altri Toponimi adottati, in particolare Palmarolina e Tragliatella, al vaglio della Regione Lazio.
Sintesi dei principali dati e delle più significative prescrizioni del Toponimo “Palmarola-via Lezzeno” licenziato dalla Regione Lazio:
- Le dimensioni dei lotti e la scelta di permettere ad ogni consorziato di edificare nel proprio lotto non permettono la realizzazione di fabbricati di grandi dimensioni. Anche per l’edilizia pubblica l’indice territoriale non permette interventi di edilizia intensiva. Le abitazioni previste avranno quindi le caratteristiche del villino (familiare, bi-familiare, tri-familiare e quadri-familiare).
- Dal punto di vista ambientale sarà prevista la piantumazione di alberi di alto fusto, così come previsto dalla NTA di attuazione del PRG.
- Gli standard urbanistici e tutti gli spazi pubblici dovranno prevedere la realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale (D.P.R. 503/96 titolo II artt. 3-11).
- La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere per evitare ripercussioni negative sull’ambiente e al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti (art.146 comma 1 lett.g del D.Lgs 152/2006 e art.25 comma 3 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque Regionali)
- Dovranno essere adottatele migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate dall’art.5 delle suddette norme e l’utilizzo delle energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa.
- La realizzazione degli edifici dovrà avvenire attraverso opportuni accorgimenti costruttivi finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea.
