Le indennità dell’importo pari ad € 600 previste nel Decreto “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 non soggette ad imposizione fiscale e sono rivolte alle seguenti categorie di lavoratori (verranno aggiunti i professionisti iscritti alle casse separate, come avvocati, ingegneri e professionisti iscritti agli ordini):

 

  1. Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi.

A tale indennità possono accedere:

✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;

✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.

Ai fini dell’accesso all’indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

 

  1. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

✓ Artigiani

✓ Commercianti

✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell’accesso all’indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

 

  1. Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

A tale indennità possono accedere:

i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (in circolare valuteremo l’opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari).

Ai fini dell’accesso all’indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

  1. Indennità lavoratori agricoli

A tale indennità possono accedere:

gli operai agricoli a tempo determinato

altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché: o possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; o non siano titolari di pensione.

 

  1. Indennità lavoratori dello spettacolo

A tale indennità possono accedere:

i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti: o almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; o che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; o detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

COME FARE DOMANDA I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all’INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Inps, www.inps.it.

 

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